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Responsabilita' e compiti del Responsabile Tecnico - dettaglio per categorie

Riferimento: delibera del Comitato Nazionale n. 1 del 23 gennaio 2019
 

Categorie 1,4,5 – Trasporto dei rifiuti

-    Redigere e sottoscrivere l’attestazione relativa all’idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare, secondo le disposizioni contenute nella delibera n. 9 del 15 dicembre 2022

-    Controllare e verificare la permanenza delle caratteristiche dei mezzi di trasporto risultanti dall’attestazione  di cui sopra, nonché il rispetto delle modalità e delle condizioni di trasporto precisate nella medesima attestazione in relazione alle diverse tipologie di rifiuti

-    Definire le procedure per:

  • Controllare che il codice dell’EER relativo al rifiuto da trasportare sia riportato sul provvedimento d’iscrizione all’Albo
  • Verificare, da parte dei conducenti, prima delle operazioni di carico del veicolo, il rispetto della normativa applicabile e, nei limiti di un esame visivo, la rispondenza dei rifiuti da trasportare alle indicazioni del produttore/detentore
  • Eseguire correttamente , ove previsto, le operazioni di carico, scarico e trasbordo dei rifiuti da trasportare
  • Garantire la sicurezza del carico durante il trasporto dei rifiuti

-    Garantire ai conducenti adeguata formazione e informazione, se del caso anche tramite linee guida, sul corretto svolgimento delle attività di trasporto dei rifiuti con particolare riferimento alla sensibilizzazione sui rischi connessi al trasporto dei rifiuti

-    Garantire ai conducenti e addetti all’impresa adeguata formazione sulla corretta compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico e sulla documentazione che accompagna i rifiuti ( formulari di identificazione dei rifiuti di cui all’art. 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ove prevista, la documentazione riguardante il trasporto delle merci pericolose o specifiche tipologie di rifiuti  o le spedizioni transfrontaliere di rifiuti  

-    Coordinare l’attività dei conducenti nel caso di difformità del carico di rifiuti da trasportare o delle modalità di conferimento, etichettature o imballaggio riscontrate in fase di carico e scarico o per la fase di trasporto o nel caso di incidente o eventi imprevisti.

Categoria 1 – Gestione dei centri di raccolta

-    Attestare e garantire la formazione e l’addestramento del personale addetto ai centri di raccolta, secondo le modalità prevista della delibera n. 2 del 20 luglio 2009 
-    Verificare che i centri di raccolta siano allineati e gestiti in conformità alle disposizioni di cui al decreto 8 aprile 2008 , come modificato dal decreto 13 maggio 2009

Categoria 8 – Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione degli stessi 

-    Garantire adeguata formazione agli addetti dell’impresa sulla compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico e sulla documentazione che accompagna i rifiuti (formulari di identificazione dei rifiuti di cui all’art. 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ove prevista, la documentazione riguardante il trasporto delle merci pericolose o specifiche tipologie di rifiuti  o le spedizioni transfrontaliere di rifiuti)
-    Verificare la validità delle iscrizioni e delle autorizzazioni in capo ai soggetti ai quali vengono affidati i rifiuti oggetto delle attività di intermediazione e commercio

Categoria 9  - Bonifica dei siti 

-    Produrre, congiuntamente al legale rappresentante dell’impresa, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale siano indicate le tipologie ed il valore di acquisto delle attrezzature minime , la disponibilità in capo all’impresa e lo stato di conservazione delle stesse, ai sensi delle disposizioni di cui alla delibera n. 5 dd. 12 dicembre 2001 e della delibera n. 2 dd. 11 maggio 2005
-    Qualora l’impresa dimostri la disponibilità di attrezzature minime non ricomprese nell’elenco di cui all’allegato A della deliberazione n. 5 dd. 12 dicembre 2001, produrre una relazione, a firma congiunta con il legale rappresentante, dalla quale risulti l’effettivo utilizzo delle stesse in relazione agli specifici interventi di bonifica che si intendono eseguire
-    Verificare il mantenimento dell’idoneità delle attrezzature utilizzate dalle imprese e che l’organizzazione dell’impresa sia conforme alle norme vigenti di settore.

Categoria 10 – Bonifica di beni contenenti amianto  

-    Produrre, congiuntamente al legale rappresentante dell’impresa, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale siano indicate le tipologie  ed il valore di acquisto delle attrezzature minime, la disponibilità in capo all’impresa e lo stato di conservazione delle stesse, ai sensi delle disposizioni di cui alla delibera n. 1 del 30 marzo 2004  Verificare il mantenimento dell’idoneità delle attrezzature utilizzate dalle imprese e che l’organizzazione dell’impresa sia conforme alle norme vigenti di settore.