Mediazione civile e commerciale
Regolamento
Modulistica
Tariffario
Contatti
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- obbligatoria (nelle materie per le quali è condizione di procedibilità della domanda giudiziale);
- delegata dal Giudice;
- volontaria (un soggetto decide volontariamente di convocare in mediazione un altro soggetto al fine di risolvere una lite effettiva o potenziale. In questi casi, le parti possono stare in mediazione senza l’assistenza obbligatoria dell’avvocato);
- prescritta da clausola contrattuale o statutaria.
La mediazione si avvia con il deposito della domanda di mediazione presso la segreteria dell’Organismo con una delle seguenti modalità:
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via PEC all’indirizzo mediazione@pec.vg.camcom.it (soluzione consigliata);
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via email all’indirizzo mediazione@vg.camcom.it;
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a mano o a mezzo raccomandata presso la sede dell’Organismo di mediazione
Ricevuta la domanda, l'Organismo di mediazione:
- assegna un numero di registro alla mediazione, nomina il mediatore e fissa la data del primo incontro;
- comunica alla parte istante la data dell’incontro e il nominativo del mediatore e invita la parte chiamata ad aderire alla mediazione;
- emette avviso di pagamento che viene trasmesso via pec attraverso il circuito PagoPA.
- nel caso di adesione della parte chiamata, ne dà comunicazione alla parte istante.
Di norma, il primo incontro ha una durata massima di circa due ore, con possibilità di chiedere la fissazione di ulteriori incontri e di nominare un consulente tecnico, il cui costo resta a esclusivo carico delle parti.
La mediazione si chiude con l’accordo di conciliazione se le parti, guidate dal mediatore, trovano una soluzione condivisa al problema.
I vantaggi della mediazione
Il procedimento di mediazione consente di ottenere una soluzione rapida ed efficace della controversia in quanto le parti sono al centro del procedimento e hanno la possibilità di confrontarsi sui propri interessi effettivi esprimendo le proprie esigenze e sentendosi ascoltate da un mediatore terzo e imparziale.
Il procedimento di mediazione è infatti riservato, per cui nulla di ciò emerge nel corso del procedimento stesso viene comunicato all’esterno, né può in alcun modo essere utilizzato in un eventuale futuro giudizio.
Il mediatore, che non è chiamato a esprimere alcun giudizio sulla controversia, può sempre sentire le parti congiuntamente e/o in sessioni separate. In quest’ultimo caso, ciascuna parte può chiedere al mediatore di non rivelare all’altra parte ciò che è emerso nel corso della sessione separata.
Pertanto, la mediazione offre alle parti l’opportunità di chiudere il procedimento in tempi rapidi, con costi sostenibili e con un accordo di conciliazione il cui contenuto è stabilito dalle parti stesse, senza dover rinunciare ai diversi mezzi di tutela offerti dall’ordinamento che restano fruibili nel caso di esito negativo della mediazione.
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o rivolgiti alla Segreteria dell’Organismo di mediazione:
Sede di Gorizia:
tel. 0481 384 224