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FAQ Mediazione

  • Quanto costa la mediazione?

La tariffa applicabile dipende dal valore della mediazione, come da tariffario e sono composte da: spese di avvio e spese di mediazione iniziali, sempre dovute prima dello svolgimento del primo incontro.

Le ulteriori spese di mediazione sono dovute solo in caso di conclusione dell’accordo al primo incontro o di svolgimento di incontri successivi al primo.

  • Come si calcola il valore della mediazione?

Il valore della mediazione è calcolato secondo gli artt. 10 ss. Del Codice di procedura civile.

  • Attraverso quali modalità posso pagare?

Il pagamento avviene mediante circuito PagoPA, attraverso il QR code presente sul bollettino emesso dalla Segreteria dell’Organismo e trasmesso alla parte via PEC / email.

Si precisa che, a far data dal 28 febbraio 2021, in adempimento a quanto prescritto dall’art. 65 co. 2 s.m.i., l’Organismo di Mediazione CCIAA VG accetta esclusivamente pagamenti eseguiti mediante circuito PagoPA.

  • Cosa succede se non vengono pagate le spese di avvio o le spese di mediazione?

Il mancato pagamento delle indennità comporta l’attivazione della procedura di esecuzione forzata da parte dell’organismo per il recupero delle somme.

Nelle mediazioni volontarie il procedimento non prosegue fino all’avvenuto pagamento, mentre nelle mediazioni obbligatorie i verbali di accordo non sono consegnati a nessuna delle parti fino all’integrale pagamento delle somme dovute.

  • La parte chiamata è obbligata a presentarsi all’incontro di mediazione?

No, la parte chiamata non è obbligata a presentarsi né l’organismo di mediazione ha alcun potere coercitivo in tal senso. Tuttavia, il D.Lgs. 28/2010 prevede effetti negativi per la parte che non aderisce alla mediazione

  • Le parti devono presenziare personalmente agli incontri di mediazione?

Al fine di facilitare la soluzione bonaria della controversia, le parti sono sempre tenute a presenziare personalmente agli incontri.
Tuttavia, la parte che lo ritiene opportuno può delegare una persona terza a comparire in sua vece, conferendole una delega sostanziale scritta. La validità della delega è esclusiva responsabilità della parte.
La delega può essere rilasciata anche in favore dell’Avvocato che assiste la parte in mediazione. Qualora lo ritenesse necessario, il Mediatore / la Mediatrice chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza, dandone atto a verbale.

  • Quali sono le tempistiche del procedimento?

Una volta ricevuta la domanda di mediazione, la Segreteria dell’Organismo procede con solerzia alla convocazione dell’incontro che viene fissato tra i 20 e i 40 giorni dal deposito della domanda stessa.

La mediazione si chiude entro tre mesi dalla data di avvio del procedimento.
Tuttavia, qualora le trattative si prolungassero oltre detto termine, il procedimento potrà proseguire dietro espresso consenso di tutte le parti.

  • Devo necessariamente essere assistito da un avvocato?

L’assistenza dell’avvocato è prescritta esclusivamente nelle mediazioni il cui esperimento costituisce condizione di procedibilità dell’azione giudiziale.

  • In quali casi più soggetti costituiscono un centro unico d’interessi?

Più soggetti rappresentanti un centro unico di interesse sono computati come unica parte ai fini della debenza degli oneri di mediazione.
Si configura un centro unico di interessi laddove le parti sono portatrici di un interesse giuridico sostanziale astrattamente unitario tale che, rispetto all'oggetto dedotto in mediazione, non possa configurarsi una situazione di conflitto, anche solo potenziale, tra le parti medesime.
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si ha centro unico di interessi nei procedimenti aventi ad oggetto:
- successioni ereditarie, esclusivamente tra le parti che succedono per rappresentazione a un capostipite comune;
- materia condominiale, tra le parti che impugnano la medesima delibera assembleare;
- risarcimento del danno, laddove un unico danno ricada su più soggetti (es. danneggiamento di un bene di cui più soggetti sono proprietari pro indiviso; danno da perdita parentale subìto dagli eredi).
Per l’individuazione di un centro unico di interesse non si ha riguardo:
-al fatto che le parti abbiano presentato domanda / risposta unica alla mediazione;
-al fatto che siano rappresentate e/o assistite da un unico Avvocato;
-al fatto che, nello specifico procedimento, le parti abbiano assunto una posizione unitaria.Pertanto, non costituiscono CUI:
- il debitore principale e il fideiussore;
- gli eredi o i comunisti nelle mediazioni aventi ad oggetto la divisione;
- i creditori o i debitori solidali;
La sussistenza del CUI deve essere indicato dalle parti nel modulo di fatturazione allegato alla domanda di risposta alla mediazione.
Nei casi dubbi, la questione deve essere sollevata nel corso degli incontri davanti al Mediatore / Mediatrice e all’Organismo di Mediazione e messa a verbale.

  • Posso collegarmi all’incontro di mediazione da remoto?

Ciascuna parte può sempre chiedere di collegarsi da remoto agli incontri. La piattaforma utilizzata dall’organismo è GoogleMeet.

  • Posso accedere ai fascicoli delle procedure di mediazione?

Le parti del procedimento, personalmente o per tramite di un soggetto munito di valida delega scritta, possono sempre accedere al fascicolo della mediazione nella quale sono parte, concordando le modalità con la Segreteria dell’organismo. Non è consentito l’accesso alla documentazione riservata al mediatore depositata dalla controparte.

 

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Rivolgiti direttamente alla Segreteria dell’Organismo di mediazione:

Sede di Trieste:
tel. 040 6701 219 / 040 6701 237

Sede di Gorizia:
tel. 0481 384 224
 

 

 

ultimo aggiornamento 26/03/2024