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Sanzioni

L'ordinamento prevede a carico di chi viola determinate prescrizioni di legge l'applicazione di sanzioni amministrative; queste vengono così definite  perchè la loro applicazione compete agli organi della pubblica amministrazione e non al Giudice.

Violazioni e Verbali di accertamento

La Camera di Commercio è competente per l'emissione di ordinanze a seguito di violazioni quali:

  • omessa o ritardata comunicazione o deposito di atti al Registro Imprese, REA, Albo Imprese Artigiane
  • omesso o ritardato pagamento del diritto annuale
  • violazione delle norme per la sicurezza degli impianti
  • violazione delle norme dell'attività di autoriparazione
  • violazione delle norme della professione di mediatore
  • violazione delle norme dell'attività di agente e rappresentante
  • violazione delle norme nell'utilizzo di metalli preziosi, strumenti metrici, cronotachigrafi
  • violazione delle norme per la sicurezza ed etichettatura dei prodotti

 

Imprese e imprenditori che ricevono una contestazione per aver commesso un illecito amministrativo possono:

  • estinguere il procedimento effettuando il pagamento in misura ridotta (oblazione) nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricezione della contestazione;
  • presentare scritti difensivi entro 30 giorni dalla data di ricezione della contestazione.

 

 

Emissione ordinanze di archiviazione o di ingiunzione

Se non avviene il pagamento della sanzione indicata nel verbale di accertamento la Camera di Commercio riceve il rapporto con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni da parte degli organi accertatori (es. Registro Imprese, NAS, Guardia di Finanza, Polizia Comunale...).

L'ufficio preposto esamina i verbali di accertamento in ordine cronologico di arrivo e l'interessato viene invitato a inoltrare scritti difensivi.

Al termine dell'istruttoria l'ufficio può emettere:

  • ordinanza di archiviazione se ritiene l'accertamento non fondato o irregolare;
  • ordinanza di ingiunzione se ritiene l'accertamento fondato.

 

Opposizione all'ordinanza

Entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza di ingiunzione l'interessato può ricorrere di regola al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione. Il Giudice di pace ha la possibilità di riesaminare completamente la posizione e quindi annullare, confermare o modificare l'importo dell'ordinanza. L'opposizione è proponibile personalmente o tramite delegato.

 

Maggiori informazioni e contatti a questo link

 

 

Il ruolo

In caso di mancato pagamento dell'ordinanza di ingiunzione l'ufficio sanzioni procede alla riscossione delle somme dovute iscrivendo la posizione in un apposito ruolo.
L'interessato riceve quindi una cartella esattoriale che impone il pagamento della sanzione non versata con una maggiorazione del 10% per ogni semestre compiuto di ritardo e l'interesse per le frazioni di semestre.
L'interessato può chiedere la rateizzazione del pagamento documentando una situazione economica disagiata.
Contro la cartella esattoriale è ammesso ricorso ( artt. 615 e 617 c.p.c., artt. 22 e seguenti legge 689/1981)

ultimo aggiornamento 30/04/2024