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Attività' di vigilanza sulla sicurezza dei prodotti non alimentari

I compiti assegnati alle Camere di Commercio in materia di vigilanza sui prodotti non alimentari sono rivolti a che i prodotti immessi in commercio siano sicuri e rispettino le varie disposizioni normative al fine di:
 
  • assicurare una corretta informazione al consumatore circa le caratteristiche del prodotto acquistato, l’identità del produttore e la conformità alle norme che regolano la produzione e la commercializzazione di un dato prodotto;
  • favorire la leale concorrenza tra le imprese di un determinato settore;
  • informare gli operatori circa i loro obblighi;
  • intervenire su eventuali irregolarità riscontrate.

SETTORI DI COMPETENZA
prodotti tessili, prodotti elettrici, dispositivi di protezione individuale, giocattoli, calzature
 
Il CODICE DEL CONSUMO
Se la normativa vigente non prevede disposizioni particolari per la sicurezza di un prodotto, si applica il D. Lgs. 6/09/ 2005 (Codice del Consumo), che recepisce la direttiva comunitaria 2001/95/CE.
 
 
OBBLIGHI DI INFORMAZIONE PER PRODUTTORI E DISTRIBUTORI SUI PRODOTTI IN COMMERCIO

Per produttore si intende:
  • il fabbricante del prodotto stabilito nell' UE e qualsiasi altra persona che si presenti come fabbricante apponendo sul prodotto il proprio nome, il proprio marchio o un altro segno distintivo;
  • colui che rimette a nuovo il prodotto;
  • il rappresentante del fabbricante se quest'ultimo non è stabilito nella U.E. o, qualora non vi sia un rappresentante stabilito nella U.E., l'importatore del prodotto;
  • gli altri operatori professionali della catena di commercializzazione nella misura in cui la loro attività possa incidere sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti.
Obblighi del produttore:
  • immettere sul mercato solo prodotti sicuri;
  • fornire al consumatore tutte le informazioni utili alla valutazione e alla prevenzione dei rischi derivanti dall'uso normale o ragionevolmente prevedibile del prodotto, e alla prevenzione contro detti rischi;
  • adottare misure proporzionate in funzione delle caratteristiche del prodotto fornito per consentire al consumatore di essere informato sui rischi connessi al suo uso e per intraprendere le iniziative opportune per evitare tali rischi, compresi il ritiro del prodotto dal mercato, il richiamo e l'informazione appropriata ed efficace dei consumatori.

Per distributore si intende:
  • qualsiasi operatore professionale della catena di commercializzazione, la cui attività non incide sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti.
Obblighi del distributore
  • non fornire prodotti di cui conosce o avrebbe dovuto conoscere la pericolosità in base alle informazioni in suo possesso e nella sua qualità di operatore professionale;
  • partecipare al controllo di sicurezza del prodotto immesso sul mercato, trasmettendo le informazioni concernenti i rischi del prodotto al produttore e alle autorità competenti per le azioni di rispettiva competenza;
  • collaborare alle azioni intraprese di cui sopra, conservando e fornendo la documentazione idonea a rintracciare l'origine dei prodotti per un periodo di dieci anni dalla data di cessione al consumatore finale.
I prodotti o le confezioni di prodotti destinati al consumatore e commercializzati sul territorio italiano devono riportare indicazioni obbligatorie, chiaramente visibili e leggibili.
Tutte le informazioni rese ai consumatori e agli utenti devono essere almeno in lingua italiana.
È vietato il commercio sul territorio nazionale di qualsiasi prodotto o confezione di prodotto che non riporti le indicazioni obbligatorie in forme chiaramente visibili e leggibili e nelle modalità stabilite per l'apposizione.

Contenuto minimo delle informazioni
  • denominazione legale o merceologica del prodotto;
  • nome o ragione sociale o marchio e sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell’UE;
  • paese di origine se situato fuori dell’Unione europea;
  • eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all’uomo, alle cose o all’ambiente; ·
  • materiali impiegati e metodi di lavorazione ove questi siano determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto;
  • istruzioni, eventuali precauzioni e destinazione d’uso, ove utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto.



VIGILANZA E SANZIONI

A tutela del consumatore e della concorrenza sleale, la legge affida alle Camere di commercio funzioni di vigilanza svolte attraverso
l'emanazione di ordinanze a seguito di verbali elevati da vari organi di controllo (Camere di commercio, Polizia Municipale, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, ecc..) per la violazione di norme.

 

Per maggiori informazioni vai al link Emissione ordinanze a seguito di verbali di accertamento

 

CONTATTI

Piazza della Borsa 14 – II piano

  • dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30
  • lunedì e mercoledì anche dalle 14.30 alle 16.30
Tel:   040 6701 394 - 258
Mail: rosario.pelleriti@vg.camcom.it

 

 

ultimo aggiornamento 13/05/2024