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Categoria 2-bis - Produttori iniziali di rifiuti non pericolosi/pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiutii

Chi deve iscriversi?

Produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all’art. 212, co. 8, del decreto legislativo n.152/2006

Per "produttore iniziale" si intende l'impresa/ente la cui attività ha prodotto il rifiuto; è necessario che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa produttrice dei rifiuti. Tale trasporto deve quindi costituire una delle attività ordinarie da cui le imprese traggono un reddito o un altro vantaggio economico.

L'iscrizione nelle categorie 4 e 5 consente l'esercizio delle attività della categoria 2-bis.

Durata dell’iscrizione: 10 anni.
Diritto annuale: 50,00 €

 

Trasmissione istanze
Le istanze devono essere trasmesse unicamente in via telematica accedendo alla pagina Albo Nazionale Gestori Ambientali - LoginAreaRiservata.
 

Termine presentazione pratiche
Le istanze devono essere presentate al massimo entro 5 giorni lavorativi antecedenti la data di riunione della Commissione, per consentire alla segreteria della Sezione Friuli Venezia Giulia dell'Albo Gestori Ambientali la necessaria istruttoria.

Monitoraggio pratiche
Per monitorare l’avanzamento delle pratiche e/o l'eventuale richiesta di integrazioni si consiglia di consultare periodicamente la propria area riservata all’interno del sistema Agest e la Pec. 

  • Se l’istanza viene accolta l’impresa riceve via Pec una comunicazione dalla Sezione con la delibera del provvedimento e gli importi dovuti da pagare entro 30 giorni. Dopo il pagamento, l’impresa avvisata tramite PEC, può scaricare il provvedimento direttamente dall'area personale. Nel caso di mancato pagamento la Sezione delibererà il ritiro del provvedimento per carenza di interesse.
  •  Se l’istanza non viene accolta l'impresa riceve una comunicazione dalla Sezione tramite Pec con le motivazioni di tale esito. Se l’istanza telematica è stata presentata da una struttura incaricata dall’impresa, anche la struttura riceve le comunicazioni relative al provvedimento.

 


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