Sicurezza prodotti - Attività ispettiva
I compiti assegnati alle Camere di Commercio in materia di vigilanza sui prodotti (non alimentari) sono rivolti a che i prodotti immessi in commercio siano sicuri e rispettino le varie disposizioni normative al fine di:
- assicurare una corretta informazione al consumatore circa le caratteristiche del prodotto acquistato, l’identità del produttore e la conformità alle norme che regolano la produzione e la commercializzazione di un dato prodotto;
- favorire la leale concorrenza tra le imprese di un determinato settore;
- informare gli operatori circa i loro obblighi;
- intervenire su eventuali irregolarità riscontrate.
SETTORI DI COMPETENZA:
Se la normativa vigente non prevede disposizioni particolari per la sicurezza di un prodotto, si applica il D. Lgs. 6/09/ 2005 (Codice del Consumo), che recepisce la direttiva comunitaria 2001/95/CE.
IL PRODUTTORE:
Per produttore si intende:
- il fabbricante del prodotto stabilito nella U.E. e qualsiasi altra persona che si presenti come fabbricante apponendo sul prodotto il proprio nome, il proprio marchio o un altro segno distintivo;
- colui che rimette a nuovo il prodotto;
- il rappresentante del fabbricante se quest'ultimo non è stabilito nella U.E. o, qualora non vi sia un rappresentante stabilito nella U.E., l'importatore del prodotto; ·
- gli altri operatori professionali della catena di commercializzazione nella misura in cui la loro attività possa incidere sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti.
- immettere sul mercato solo prodotti sicuri; ·
- fornire al consumatore tutte le informazioni utili alla valutazione e alla prevenzione dei rischi derivanti dall'uso normale o ragionevolmente prevedibile del prodotto, e alla prevenzione contro detti rischi; ·
- adottare misure proporzionate in funzione delle caratteristiche del prodotto fornito per consentire al consumatore di essere informato sui rischi connessi al suo uso e per intraprendere le iniziative opportune per evitare tali rischi, compresi il ritiro del prodotto dal mercato, il richiamo e l'informazione appropriata ed efficace dei consumatori.
IL DISTRIBUTORE:
Per distributore si intende:
- qualsiasi operatore professionale della catena di commercializzazione, la cui attività non incide sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti.
Il distributore deve agire con diligenza nell'esercizio della sua attività per contribuire a garantire l'immissione sul mercato di prodotti sicuri. In particolare è tenuto a:
- non fornire prodotti di cui conosce o avrebbe dovuto conoscere la pericolosità in base alle informazioni in suo possesso e nella sua qualità di operatore professionale;
- partecipare al controllo di sicurezza del prodotto immesso sul mercato, trasmettendo le informazioni concernenti i rischi del prodotto al produttore e alle autorità competenti per le azioni di rispettiva competenza; ·
- collaborare alle azioni intraprese di cui sopra, conservando e fornendo la documentazione idonea a rintracciare l'origine dei prodotti per un periodo di dieci anni dalla data di cessione al consumatore finale.
NOTE:
Si richiama l’attenzione sul fatto che i prodotti o le confezioni di prodotti destinati al consumatore e commercializzati sul territorio italiano devono riportare indicazioni obbligatorie, chiaramente visibili e leggibili.
Tutte le informazioni rese ai consumatori e agli utenti devono essere almeno in lingua italiana.
È vietato il commercio sul territorio nazionale di qualsiasi prodotto o confezione di prodotto che non riporti le indicazioni obbligatorie in forme chiaramente visibili e leggibili e nelle modalità stabilite per l'apposizione.
Contenuto minimo delle informazioni: ·
- denominazione legale o merceologica del prodotto; ·
- nome o ragione sociale o marchio e sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell’U.E.;
- paese di origine se situato fuori dell’Unione europea;
- eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all’uomo, alle cose o all’ambiente; ·
- materiali impiegati e metodi di lavorazione ove questi siano determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto;
- istruzioni, eventuali precauzioni e destinazione d’uso, ove utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto.
CONTATTI:
Dove andare: Piazza della Borsa 14 – II piano - stanza 221
A chi rivolgersi: Ufficio Regolazione del Mercato
In quale orario:
- dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30
- lunedì e mercoledì anche dalle 14.30 alle 17.00
Recapiti: 040 6701394 – fax 040 6701321 – rosario.pelleriti@vg.camcom.it