Ruolo Conducenti dei servizi pubblici non di linea - informazioni generali
L’iscrizione nel Ruolo costituisce requisito indispensabile per il rilascio da parte del Comune della licenza per l’esercizio di taxi e/o dell’autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente.
Il Ruolo è articolato in quattro sezioni destinate all’iscrizione dei conducenti di autovetture, di motocarrozzette, di natanti e di veicoli a trazione animale.
L’iscrizione al Ruolo è altresì necessaria per prestare attività di conducente di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea in qualità di:
- sostituto del titolare della relativa licenza o autorizzazione per un tempo definito e/o per un viaggio determinato;
- dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente ovvero in qualità del sostituto del dipendente per un tempo determinato.
L’iscrizione al Ruolo Conducenti è subordinata al possesso di determinati requisiti (morali e professionali) nonchè al superamento di un apposito esame di idoneità.
I requisiti necessari per l'esercizio dell'attività si dividono in:
Professionali:
- patente di guida
- abilitazione professionale (CAP Certificato di Abilitazione Professionale oppure CQC per il trasporto di persone), il quale viene rilasciato dall’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile.
Morali:
- non essere incorso in condanne definitive, anche a seguito di patteggiamento, per reati che comportino l'interdizione dalla professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
- non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (misure di prevenzione ed antimafia) e successive modificazioni, e delle leggi 13 settembre 1982, n. 646 (misure di prevenzione di carattere patrimoniale), 12 ottobre 1982, n. 726 e successive modifiche (misure urgenti contro la delinquenza mafiosa);
- non aver riportato una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti;
- non aver violato il Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- non aver violato gli articoli 186 e 187 del Codice della strada (guida sotto l'influenza dell0alcool o di sostanze stupefacenti);
- non essere stato dichiarato fallito senza che ne sia intervenuta riabilitazione a norma di legge;
- non essere incorso, nel quinquennio precedente alla domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza o autorizzazione di esercizio anche da parte di altri Comuni;
- non svolgere altre attività lavorative in modo prevalente rispetto all'attività autorizzata o comunqe in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività medesima. L'eventuale ulteriore attività dovrà comunqe essere dichiarata e documentata all'Amministrazione comunale.
(Le leggi 27 dicembre 1956, n. 1423 e 31 maggio 1965, n. 575 sono state abrogate e sostituite dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 159/2011, a cui, ai sensi dell’art. 116 dello stesso decreto, vanno riferiti i richiami alle previgenti norme).