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Composizione delle crisi da sovraindebitamento - OCC

Ultimo Aggiornamento 22/04/2024 16.46:44

Per chi è

Possono beneficiare di una delle procedure previste dalla norma i debitori che non possono ricorrere alle procedure concorsuali e che si trovino in perdurante squilibrio economico tra le obbligazioni prese ed il patrimonio liquidabile, con impossibilità di far fronte ai propri impegni.
 

Dove andare

Trieste, Piazza della Borsa n. 14

A chi rivolgersi

Tutela e Legalità, Mediazione, Regolazione del Mercato, Affari legali, Crisi d'impresa
Organismo di Composizione delle Crisi da sovraindebitamento
 

L'OCC riceve solo su appuntamento da concordare inviando una mail

 

 

In quale orario

  • dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30
  • lunedì e mercoledì anche dalle 14.30 alle 16.30

 

Recapiti

Informazioni generali

Cos’è e quali sono le funzioni dell’OCC?
 
Con l’entrata in vigore del nuovo “Codice della Crisi dell’Impresa e dell’Insolvenza”  - D.Lgs 14/2019 - è stata rivista tutta la materia riguardante la composizione delle crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012 e s.m.i.) allineandola ai principi generali delle procedure concorsuali ordinarie pur mantenendo la possibilità per i soggetti sovraindebitati facenti parte del settore della c.d. “insolvenza civile”, che non possono quindi utilizzare le ordinarie procedure concorsuali, ad esempio i consumatori, e che sono esposti alle azioni esecutive promosse individualmente dai creditori, di risolvere le crisi da sovraindebitamento per cercare di ottenere l’esdebitazione.

L’Organismo di Composizione delle Crisi (OCC) della Camera di Commercio Venezia Giulia è un organismo imparziale e indipendente al quale ciascun debitore, tra quelli legittimati, può rivolgersi al fine far fronte all'esposizione debitoria con i propri creditori.

L'OCC camerale,  riceve le domande di avvio del procedimento e, valutato il rispetto dei presupposti normativi, nomina un professionista - Gestore della crisi che, a seguito di esame della documentazione prodotta, assisterà il debitore nella ristrutturazione dei debiti e conseguente soddisfazione dei crediti. 

 

Cosa si intende per sovraindebitamento?

E’ definito dall’art. 2, comma 1, lettera c) del D.Lgs 14/2019, quale presupposto oggettivo che legittima il ricorso alla procedura di composizione della crisi, in relazione a stati di difficoltà economico-finanziaria che rendono probabile l’insolvenza che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Consumatori, imprenditori minori, imprenditori agricoli, start-up innovative e lavoratori autonomi possono rivolgersi, nel caso si trovino ad avere un eccesso di debiti, all'OCC della Camera di Commercio Venezia Giulia e proporre ai creditori, un piano di ristrutturazione dei debiti oppure un concordato minore con un programma di rientro dei debiti nel tempo secondo le reali possibilità dei soggetti.
 
E’ possibile altresì ricorrere alla liquidazione controllata dei propri beni e alla procedura di esdebitazione totale riservata però una sola volta nella vita alle persone fisiche meritevoli che non hanno alcuna utilità da offrire ai creditori (c.d. Incapienti).

 

Chi può accedere al servizio?

Possono accedere alla procedura le seguenti tipologie di debitori che si trovano in una situazione di sovraindebitamento:

  • l’Imprenditore Minore, vale a dire l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti:
1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di composizione della crisi da sovraindebitamento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di composizione della crisi da sovraindebitamento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila;
  • il Lavoratore Autonomo, vale a dire colui che non svolge attività di impresa (professionisti, artisti, altri lavoratori autonomi);
  • l’Imprenditore Agricolo, vale a dire chi esercita, sia in forma individuale che societaria, una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse;
  • il Consumatore: trattasi in questo caso di persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali;
  • il Debitore incapiente: trattasi di persona fisica meritevole che non è in grado di offrire ai creditori alcuna utilità diretta o indiretta nemmeno in prospettiva futura e può accedere alla esdebitazione di tutti i debiti solo per una volta nella vita, fatto salvo l’obbligo del pagamento dei debiti entro quattro anni dal decreto di Giudice di esdebitazione nel caso in cui sopravvengono utilità rilevanti che consentono il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10 per cento;
  • le Start-up innovative di cui al D.L.179, 18 ottobre 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 221, 17 dicembre 2012.

 

Le procedure previste
  • Concordato Minore: usufruibile solo per l’Imprenditore Minore, l’Imprenditore Agricolo, il Libero Professionista e le Start Up innovative, che non sia stato già esdebitato nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda, che non abbia già beneficiato dell’esdebitazione per due volte e che non abbia commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori. La proposta di Concordato Minore è formulata ai creditori quando consente di proseguire l’attività imprenditoriale o professionale, altrimenti può essere proposta solo nel caso in cui sia previsto un apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori.
  • Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore: usufruibile solo per il Consumatore che non sia stato già esdebitato nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda, che non abbia già beneficiato dell’esdebitazione per due volte e che non abbia causato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può quindi proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento prevedendo il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti in qualsiasi forma.
  • Liquidazione Controllata dei Beni: tutti i debitori in stato di sovraindebitamento possono far ricorso all'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei loro beni mobili e immobili se non dovesse risultare praticabile la scelta del Concordato Minore e della Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore. Il Liquidatore, nominato dal Tribunale, in esecuzione del programma liquidatorio, provvede alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione ai Creditori secondo l’ordine di prelazione risultante dallo stato passivo approvato con decreto del Giudice Delegato.
  • Esdebitazione del Debitore Incapiente:usufruibile una tantum solo da persona fisica meritevole che non è in grado di offrire ai creditori alcuna utilità diretta o indiretta nemmeno in prospettiva futura, fatto salvo l’obbligo del pagamento dei debiti entro quattro anni dal decreto di Giudice di esdebitazione nel caso in cui sopravvengono utilità rilevanti che consentono il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10 per cento. 
  • Procedure Familiari:i membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune. Quando uno dei debitori non è un consumatore, al progetto unitario si applicano le disposizioni sul Concordato Minore. Si considerano membri della stessa famiglia, oltre al coniuge, i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto di cui alla L. 76, 20 maggio 2016.

 

Requisiti richiesti

Come avviare la procedura?

Per avviare una delle procedure previste, occorre provvedere al pagamento di € 366,00 comprensivi dell’acconto iniziale dei costi della procedura e affrancare una marca da bollo da € 16,00 sul modulo di istanza allegando:

  • copia documento di identità del/dei dichiarante/i e codice fiscale;
  • la documentazione elencata nell’istanza da presentare alla CCIAA Venezia Giulia oppure indicare nell'istanza che la relativa documentazione sarà consegnata successivamente al Gestore nominato;
  • copia ricevuta di pagamento dell’acconto iniziale di € 366,00 tramite sistema PagoPA

 

I moduli per le istanze sono disponibili in allegato a fondo pagina

Documenti richiesti

  • Modulo di domanda/istanza sottoscritto in bollo:
    • per Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore
    • per Concordato Minore
    • per Liquidazione Controllata dei Beni
    • per Esdebitazione del Debitore Incapiente
    • procedure familiari
  • copia del documento di identità,
  • copia codice fiscale del/dei dichiarante/i,
  • ricevuta di pagamento PagoPA dell’acconto iniziale

I moduli di istanza di avvio della procedura OCC di nomina del Gestore devono essere trasmessi:

  • tramite PEC all’indirizzo cciaa@pec.vg.camcom.it se la parte istante dispone di una pec personale ed è assistita da Legale di fiducia/Advisor;
  • tramite posta elettronica ordinaria all’indirizzo sovraindebitamento@vg.camcom.it se la parte istante non dispone di una pec

Attenzione

Al fine della protocollazione dell'istanza, si raccomanda di non trasmettere la relativa documentazione con foto/ immagini ecc.
L’ istanza e relativa documentazione allegata devono essere inviate in formato pdf.

 

 
 

Costi

Il compenso all’OCC è determinato ai sensi degli artt. 14 ss. del D.M. 202/2014 e dal Regolamento Camerale dell’OCC in particolare dall’art. 11 e dall’Allegato A del predetto Regolamento.

Per il buon fine dell’avvio della procedura di nomina del Gestore da parte del referente OCC della CCIAA Venezia Giulia è necessario allegare all'istanza trasmessa la ricevuta di pagamento del primo acconto richiesto di € 366,00 (compresivi di IVA); dopo l'accettazione dell'incarico da parte del Gestore nominato, tenutosi il primo contatto o incontro (anche in remoto) con lo stesso, si provvederà, in accordo con il Gestore nominato, al pagamento del secondo acconto forfettario di € 610,00  (comprensivo di IVA)

Attenzione

Il pagamento dell’acconto iniziale deve essere effettuato prima della presentazione dell’istanza tramite il seguente link a PagoPA:https://pagamentionline.camcom.it/Autenticazione
Codice Servizio: OCCS
Causale: Istanza OCC presentata da (nome e cognome del debitore/i) - Primo acconto
Importo: 366 euro

Il pagamento del del secondo acconto forfettario deve essere effettuato tramite il seguente link a
PagoPA: https://pagamentionline.camcom.it/Autenticazione
Codice Servizio: OCCS
Causale: Istanza OCC presentata da (nome e cognome del debitore/i) - Secondo acconto
Importo: 610 euro
 
Per malfunzionamenti del sistema PagoPA rivolgersi all'ufficio.

NB

L’anticipo dei due pagamenti in acconto sopra indicati, sono necessari al fine che lo stesso Gestore incaricato abbia fin da subito la disponibilità di un fondo cassa per anticipi di spese ed un minimo di compenso dovuto per la sua l'attività professionale.

Il Gestore incaricato dall’Organismo, non appena in possesso di tutti i dati forniti dal Debitore, fornirà nella primo fase del procedimento, un preventivo di massima, approvato dal Referente dell’Organismo, del costo ipotetico totale del procedimento ( costo che può modificarsi nell'iter e conclusione del procedimento).

  • Se il preventivo sarà accettato entro li termine di 10 gg. dalla notifica alla Parte istante il Gestore potrà richiedere ulteriori acconti delle spese del procedimento concordati con Parte istante.

  • Se il preventivo NON sarà accettato entro il termine di 10 gg. dalla notifica alla Parte istante il procedimento verrà chiuso di ufficio e non potrà essere richiesto alcun rimborso dei pagamenti effettuati.

Normativa di riferimento

  • D.Lgs n. 14 del 12 gennaio 2019
  • L. n.3 del 27 gennaio 2012
  • D.M. 24 settembre 2014 n. 202
  • Informativa privacy

Responsabile del procedimento

Dott. Claudio Vincis

Struttura competente

Organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento

Per sapere di più

Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento (OCC) - Unioncamere

Allegati