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AUTORIPARATORI: Regolarizzazione dell'attività di Meccatronica
Come noto, la Legge 11 dicembre 2012, n. 224 (in vigore dal 5 gennaio 2013) ha introdotto importanti novità per quanto riguarda l’esercizio dell’attività di autoriparatore (officine meccaniche, elettrauto, carrozzieri e gommisti), attività disciplinate dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 122.
In particolare è stato modificato l’art. 1 della Legge n. 122/1992 facendo confluire le due precedenti sezioni “meccanica-motoristica” ed “elettrauto” in un’unica sezione denominata “MECCATRONICA”.
Ciò ha comportato, pertanto, la riduzione delle quattro originarie sezioni di attività a tre sole sezioni e cioè:
sez. A) MECCATRONICA che riunisce ora sia l’attività di meccanico che quella di elettrauto;
sez. B) CARROZZERIA
sez. C) GOMMISTA
A seguito di ciò tutte le imprese che, alla data di entrata in vigore della legge (5/1/2013), risultavano abilitate sia all’attività di meccanica che a quella di elettrauto, sono state abilitate di diritto allo svolgimento della nuova attività di “meccatronica”.
Per tutte le imprese invece che, sempre a tale data, risultavano abilitate solo per una delle suddette attività (meccanica o elettrauto) la legge ha consentito la prosecuzione dell’attività in essere ancora per altri cinque anni dalla sua entrata in vigore e cioè sino alla data del 5 gennaio 2018 (termine che è stato successivamente prorogato sino al 5 gennaio 2024): entro tale termine i responsabili tecnici delle suddette imprese dovranno frequentare – in assenza del possesso di altri requisiti (quali titoli di studio specifici che siano abilitanti per entrambe le sezioni) - un apposito corso professionale organizzato dalle Regioni per conseguire l’abilitazione mancante.
Riassumendo, pertanto, tutte le imprese di autoriparazione che fossero ancora abilitate ad una sola delle due precedenti sezioni (meccanica-motoristica o elettrauto) dovranno regolarizzare la propria posizione alla nuova sezione “meccatronica” entro la data del 5 gennaio 2024 (tramite la rivalutazione dei titoli di studio eventualmente posseduti oppure tramite la frequenza dei corsi professionali dei preposti alla gestione tecnica ad integrazione della sezione mancante), pena l’inibizione al proseguimento dell’attività.