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23 Dicembre 2021

Piani di emergenza esterni relativi agli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti - Art. 26 bis DL 4 ottobre 2018, convertito dalla L.n. 132/2018 e dal DPCM 27 agosto 2021 i

Tra le azioni finalizzate a realizzare la transizione ecologica dell'Italia, il legislatore ha riservato particolare attenzione al settore dei rifiuti. Con l'art. 26 bis del DL 4 ottobre 2018, ha infatti previsto l'obbligo , in capo a gestori degli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti, di elaborare appositi piani di emergenza interni e di fornire ai Prefetti i dati necessari affinchè possano essere predisposti i relativi piani di emergenza esterni.

Successivamente, con il DPCM 27 agosto 2021 " Linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione della popolazione per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti" , il legislatore ha specificato che i gestori devono trasmettere al Prefetto competente - entro 60 giorni dall'entrata in vigore di detto DPCM - tutte le informazioni necessarie e l'allegato C2 di cui alle citate linee guida, affinchè i piani di emergenza esterni possano essere redatti o aggiornati nei successivi 12 mesi.

Al fine di agevolare il flusso comunicativo il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile ha predisposto un'apposita piattaforma telematica, che consente l'acquisizione in forma digitale di tutte le informazioni di legge.

I Gestori di impianto di stoccaggio e trattamento dei rifiuti - anche qualora abbiano già inoltrato la documentazione alle Prefetture - sono invitati a provvedere - tramite autenticazione, alla compilazione completa, nella parte di competenza , della predetta piattaforma accessibile all'indirizzo https://peerifiuti.vigilifuoco.it/peerifiuti-web/login .

I riscontri necessitano di essere tempestivi e comunque non successivi al 10 gennaio 2022 attesi i tempi di legge per la predisposizione dei piani esterni.

Per completezza informativa, si rammenta che rientrano nell'ambito di applicazione della normativa di cui trattasi solo i seguenti casi: impianti che effettuano stoccaggio dei rifiuti ex art. 183, comma 1, lett. aa) del D. lgs. 152/2006; impianti che svolgono una o più operazioni di trattamento dei rifiuti ex art. 183, comma 1, lett. s) D. lgs 152/06; centri di raccolta comunali e intercomunali, autorizzati secondo le modalità previste nel D. Lgs 152/06. Restano invece esclusi gli impianti che ricadono nell'ambito di applicazione del D. lgs. 105/2015.

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