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30 Dicembre 2020

Accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'UE e il Regno Unito

Il 24 dicembre scorso, è stata data notizia del raggiungimento di un "agreement in principle" con il Regno Unito, che definisce la futura cooperazione UE-UK a partire dal 1° gennaio 2021.

E' stato, dunque, scongiurato il tanto temuto "no deal". Alcuni passi formali restano da concludere (approvazioni da parte del Parlamento inglese e dell'Unione), ma i contenuti dell'accordo sono ormai delineati e si va verso una entrata in vigore provvisoria, fin dal 1° gennaio 2021.

 

Questo non cambia la posizione del Regno Unito, quale Paese terzo rispetto all'Unione Europea. Dal 1 gennaio, infatti, a prescindere dall'accordo appena siglato, il Regno Unito non sarà più parte del mercato unico e lascerà l'unione doganale dell'UE insieme a tutte le politiche dell'Unione europea e agli accordi internazionali. Avrà fine la libera circolazione di persone, merci, servizi e capitali tra il Regno Unito e l'Unione Europea.

 

Di seguito si forniscono alcuni primi cenni relativi agli effetti dell'accordo di libero scambio che vanno a mitigare le conseguenze rispetto ad una Brexit senza accordo.

 

L'accordo riguarda non solo gli scambi di merci e servizi ma anche un'ampia gamma di altri settori di interesse dell'Unione, quali gli investimenti, la concorrenza, gli aiuti di Stato, la trasparenza fiscale, i trasporti aerei e stradali, l'energia e la sostenibilità, la pesca, la protezione dei dati e il coordinamento in materia di sicurezza sociale.

Esso prevede l'assenza di dazi e contingenti per le merci oggetto di scambi commerciali tra Regno Unito e i Paesi dell'Unione europea, ma resta fermo l'obbligo di assolvere le procedure doganali, benché facilitate dall'accordo.

 

Per beneficiare di questo trattamento le imprese dovranno provare che i propri prodotti rispettano completamente le regole sull'origine delle merci previste dall'accordo stesso.

La qualificazione tecnica dell'operazione di scambio rimane quella di esportazione verso un Paese Terzo e, pertanto, assoggettabile all'art. 8, D.P.R. n. 633/72.

 

Origine delle merci e regole per gli scambi

L'origine sarà determinata in base alle regole dell'accordo; saremo quindi nella sfera dell'origine preferenziale.

 

Per facilitare il compito agli operatori, l'accordo consente alle imprese di auto-dichiarare l'origine delle merci e prevede che le imprese possono tenere conto non solo dei materiali originari utilizzati, ma anche se la lavorazione sostanziale è avvenuta nel Regno Unito o nell'Unione Europea. Le regole sull'origine sono contenute alle pagine da 27 a 41 dell'accordo e negli allegati ANNEX ORIGIN da 1 a 6.

Per l'attestazione di origine l'accordo prevede che:

  • sia compilata dall'esportatore del bene sulla base di informazioni che dimostrano che il prodotto è originario. L'esportatore è responsabile della correttezza dell'attestazione di origine e delle informazioni fornite;
  • può essere resa su una fattura o su qualsiasi altro documento che descriva il prodotto originario in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l'identificazione;
  • è valida per 12 mesi dalla data in cui viene rilasciata;
  • può applicarsi a:
    • un'unica spedizione di uno o più prodotti importati;
    • spedizioni multiple di prodotti identici importati entro il periodo specificato nell'attestazione di origine, che non deve superare i 12 mesi.

La dichiarazione prevista dall'accordo (ANNEX ORIG-4) ha il contenuto seguente e può essere resa nelle lingue di tutti i Paesi dell'UE.

Inoltre, l'accordo prevede che l'esportatore, per rendere la propria dichiarazione sull'origine preferenziale, debba acquisire la dichiarazione del fornitore, secondo il modello previsto all'ANNEX ORIG-3. Tale dichiarazione può avere anche la forma di dichiarazione a lungo termine nel caso di forniture ricorrenti da parte dello stesso soggetto.

Non è previsto che tali dichiarazioni siano validate da altri soggetti terzi, quali le Camere di commercio.

 

Da tutto ciò emerge chiaramente che non è necessario ricorrere ai certificati di origine non preferenziali rilasciati dalle Camere per l'esportazione verso il Regno Unito, a meno che non si tratti di merce originaria di un Paese terzo.


E' stato, inoltre, previsto dall'Accordo il mutuo riconoscimento della qualifica di AEO e Esportatore Autorizzato, aspetto quest'ultimo che faciliterà di gran lunga le procedure doganali.

L'accordo eviterà gli ostacoli tecnici al commercio, ad es. prevedendo che si possa con autocertificazione dichiarare la conformità regolamentare per i prodotti a basso rischio e agevolazioni per altri prodotti specifici di reciproco interesse, come l'automotive, il vino, i prodotti organici, i prodotti farmaceutici e i prodotti chimici.

 

Tuttavia, tutte le merci del Regno Unito che entrano nell'UE dovranno comunque soddisfare gli elevati standard normativi dell'UE, anche in materia di sicurezza alimentare (ad esempio standard sanitari e fitosanitari) e sicurezza dei prodotti.

 

In materia di trasporto stradale è stata assicurata la continuità per gli autotrasportatori dell'UE e del Regno Unito di poter trasportare merci da e verso qualsiasi punto del territorio dell'altra parte, a condizione che soddisfino gli elevati standard concordati in materia di sicurezza e condizioni di lavoro.

 

Carnet ATA

 

A parziale rettifica della comunicazione dello scorso 15 dicembre, si precisa che la DG TAXUD ha confermato che i Carnet ATA emessi nel 2020 e ancora validi nel 2021 possono essere utilizzati per la temporanea importazione di beni in Gran Bretagna a partire dal 1 gennaio 2021.

Per facilitare l'orientamento degli operatori che devono fare dogana quando raggiungono o lasciano il Regno Unito con mezzi di terra è stato predisposto un opuscolo che potrà essere distribuito ai titolari dei Carnet destinati alla Gran Bretagna.

 

Movimento delle persone

Dall'inizio del 2021 sarà anche interrotta la libera circolazione tra l'Ue e il Regno Unito. Il 1 gennaio scatterà, infatti, il nuovo sistema di immigrazione. Coloro che si recano in Gran Bretagna alla ricerca di un'occupazione dovranno avere un visto, concesso solo se si ha già un'offerta di lavoro e un salario previsto di almeno 25.600 sterline (circa 28 mila euro). Fatti salvi i lavori essenziali, dove è prevista una soglia più bassa e nel caso del settore sanitario anche una corsia preferenziale per svolgimento più rapido delle pratiche.

Non ci sarà bisogno di visto per i turisti, ma per visitare il Paese sarà necessario il passaporto e non si potrà restare per più di tre mesi. Tuttavia, per i cittadini UE che visiteranno la Gran Bretagna, fino al 1 ottobre 2021 l'accesso sarà ancora possibile anche con la carta d'identità valida per l'espatrio.

I cittadini europei che vivono nel Regno Unito potranno ottenere lo status di residente permanente (settled status) o di residente provvisorio (pre-settled status), se vivono nel Paese da meno di 5 anni. Il pre-settled status è valido per 5 anni, dopo i quali è possibile fare domanda per il settled status. Per ottenere la residenza provvisoria o permanente è necessario registrarsi all’ "Eu Settlement Scheme", allegando alla domanda i documenti che comprovano l' identità e la residenza nel territorio britannico.

Sul piano dell'istruzione il Regno Unito ha rinunciato al programma Erasmus: non solo gli studenti britannici non potranno accedervi ma dall'anno prossimo anche i loro colleghi europei dovranno richiedere il visto per studiare in Gran Bretagna e pagare la retta universitaria come studenti non britannici.

Anche per i giovani studenti che vogliono andare in vacanza studio sarà più complicato in quanto servirà un visto “breve”, il passaporto e un’assicurazione sanitaria.

 

Alla pagina seguente del portale WorldPass sono stati pubblicati i link all'accordo e a una brochure informativa realizzata dalla Commissione europea: http://www.worldpass.camcom.it/InfoBrexit/1098.

 

Non mancheremo di fornire ulteriori aggiornamenti, quando disponibili.

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