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10 Aprile 2020

Erogazione di anticipi fino al 90% per concessioni di contributi di fondi regionali adottati entro il 01/04/2020

In data 1° aprile 2020 è entrata in vigore la legge regionale 1 aprile 2020, n. 5, recante “Ulteriori misure urgenti per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19” e pubblicata sul BUR n. 15 di data 1° aprile 2020, che presenta disposizioni di rilevante importanza in riferimento ai canali delegati alle CCIAA finanziati mediante fondi regionali.
 
L’articolo 2 prevede che, in deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale 7/2000 e a quelle contenute nelle discipline regionali di settore, i soggetti che gestiscono fondi regionali con funzioni delegate siano autorizzati a disporre l’erogazione di anticipi fino al 90 per cento degli incentivi già concessi e impegnati alla data del 1° aprile 2020, entro trenta giorni dalla richiesta del beneficiario e senza la presentazione di garanzie.
 
È possibile quindi ottenere in tempi brevi anticipi fino al 90% del contributo già concesso a tutto il 1° aprile, anche integrando anticipi già concessi ad intensità minori, e soprattutto senza la necessità di presentare le garanzie previste dai vari  Regolamenti di attuazione, previa presentazione di apposita richiesta come da facsimili predisposti.



 

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