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Emissione di ordinanze di archiviazione, ingiunzione, confisca, distruzione, dissequestro a seguito verbali di accertamento

Ultimo Aggiornamento 08/05/2024 12.11:54

Per chi è

Imprese che ricevono verbali di accertamento emessi da vari organi accertatori ( RI, NAS, GdF, Polizia comunale..) 

Dove andare

Trieste: Piazza della Borsa  n. 14 II piano - stanza 220
Previo appuntamento

A chi rivolgersi

Dott.ssa Patrizia Ciani

Concordare un appuntamento inviando una mail

In quale orario

  • dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30
  • lunedì e mercoledì anche dalle 14.30 alle 17.00

Recapiti

Tel. 040 6701 258

Informazioni generali

A seguito del ricevimento da parte di un organo accertatore di un verbale di accertamento e del mancato pagamento liberatorio, entro i 60 gg, l' organo accertatore trasmette alla Camera di commercio il rapporto con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni.

L'ufficio preposto esamina i verbali di accertamento in ordine cronologico di arrivo e  l'interessato che ha richiesto l'audizione viene invitato a spiegare verbalmente le proprie ragioni o inoltrare memorie/scritti difensivi.

Al termine dell'istruttoria l' Ufficio può emettere:

  • un' ordinanza di archiviazione se ritiene l'accertamento non fondato o irregolare;

  • un' ordinanza di ingiunzione se ritiene l'accertamento fondato.

 

L'ordinanza di ingiunzione è un titolo esecutivo che indica i soggetti responsabili, motiva la conferma del verbale di accertamento e stabilisce il pagamento della somma indicata comprensiva delle spese di procedimento entro 30 giorni.

Se il soggetto tenuto al pagamento si trova in situazioni economiche disagiate può chiedere la rateizzazione dello stesso.

Se nell'ordinanza è presente la dicitura  "obbligato in solido", il pagamento va fatto una volta sola o dal trasgressore o dall'obbligato: il pagamento effettuato da uno dei due citati libera entrambi.
 

Opposizione all'ordinanza ingiunzione

Entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione l'interessato può ricorrere di regola al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione.
Il Giudice di pace ha la possibilità di riesaminare completamente la posizione e quindi annullare, confermare o modificare l'importo dell'ordinanza.
L'opposizione è proponibile personalmente o tramite delegato.

Requisiti richiesti

E necessario inviare le le ricevute dei pagamenti all' UO Tutela e Legalità, Mediazione, Regolazione del Mercato, Affari legali, Crisi d’impresa, fornendone la relativa prova all'indirizzo PEC  cciaa@pec.vg.camcom.it o all'indirizzo mail  patrizia.ciani@vg.camcom.it  per evitare che la sanzione sia iscritta a ruolo.

Costi


Le spese di procedimento relative alle ordinanze-ingiunzione si pagano tramite l'avviso di pagamento PagoPA allegato all’ordinanza, sul quale sono riportati tutti i dati necessari e le modalità con cui effettuare il pagamento. 

In caso di condizioni economiche disagiate è possibile presentare istanza, in carta semplice, di pagamento rateale dell'ordinanza.
L'
art. 26 della Legge 689/81 permette infatti una rateazione del pagamento da 3 a 30 rate, il cui importo non può essere inferiore a 15 euro.

L'istanza deve essere presentata all'U.O. UO Tutela e Legalità, Mediazione, Regolazione del Mercato, Affari legali, Crisi d’impresa sanzioni via PEC all'indirizzo cciaa@pec.vg.camcom.it.

Se il pagamento non avviene nei termini, si attiva la procedura di esecuzione coattiva.

Normativa di riferimento

Legge 689/81 

Responsabile del procedimento

Rosario Pelleriti

Struttura competente

Tutela e Legalità, Mediazione, Regolazione del Mercato, Affari legali, Crisi d’impresa

Allegati