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Prodotti tessili

LA NORMATIVA:
  • D.Lgs. n. 194 del 22.5.1999 "Attuazione della direttiva 96/74/CE relativa alle denominazioni del settore tessile"
  • Direttiva 97/37/CE della Commissione del 19 giugno 1997 recante adattamenti al progresso tecnico degli allegati I e II della direttiva 96/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle denominazioni del settore tessile"
  • L. 26.11.1973 n. 883 “Disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili”
  • D.P.R. n. 515 del 30.4.1976 " Regolamento di esecuzione della legge 26.11.1973, n.883, sulla disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili"
  • D.lgs. n.190 del 15.11.2017 www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto

OGGETTO:
E' il prodotto che allo stato grezzo di semilavorato, lavorato, semiconfezionato o confezionato, è composto esclusivamente di fibre tessili (lana, cotone, lino, ecc.).
Sono assimilati ai prodotti tessili: i prodotti contenenti almeno l'80% in peso di fibre tessili; i prodotti le cui parti tessili costituiscono almeno l'80% del totale (tessuti per la copertura di mobili, ombrelli, ecc.); i prodotti incorporati in altri prodotti, di cui sono parte integrante, qualora ne venga specificata la composizione (è il caso dei rivestimenti interni delle scarpe).
Le fibre tessili sono indicate nell'allegato I del Regolamento (UE) n. 1007/2011: solo le fibre individuate dal legislatore possono essere indicate nelle etichette dei prodotti tessili.

ETICHETTATURA:
L’etichetta può essere realizzata in cartone, tessuto o altro materiale e deve essere applicata al prodotto tessile mediante cucitura, graffatura, adesivi, allacciatura con cordoncino fissato da apposito sigillo o cappio, inserimento nell’involucro che lo contiene.
L’etichetta deve contenere :
- informazioni relative alla composizione
  • l'indicazione della composizione fibrosa in ordine decrescente di composizione
  • il prodotto tessile composto da una stessa fibra può essere qualificato con il termine al "100%" o "puro" o "tutto"
  • informazioni facilmente leggibili e visibili e apposte in lingua italiana;
- informazioni relative all’identità dell’impresa o del produttore
  • l’indicazione dell’identità e degli estremi del produttore cioè marchio, denominazione/ragione sociale, sede riferimento del prodotto come numero articolo e/o lotto e/o codice a barre;
- informazioni relative alla manutenzione del prodotto.

OBBLIGHI:
Sono tenuti al rispetto della legge tutti coloro che producono o commercializzano prodotti tessili, dalle materie prime al prodotto finito, inclusi gli importatori, i venditori ambulanti e i confezionatori.
Non è obbligatoria l'etichetta quando i prodotti tessili:
- non sono destinati al consumatore finale;
- sono in transito nel nostro paese sotto controllo doganale, ma destinati a mercati esteri;
- sono importati temporaneamente per effettuare lavorazioni;
- sono destinati alla vendita in paesi extra UE ( per i quali devono essere rispettate le norme in uso nel paese di destinazione).

NOTE:
Lana vergine:
Un prodotto tessile può essere qualificato “lana vergine” o “lana di tosa” quando è composto da fibra mai precedentemente incorporata in un prodotto finito, che non ha subito altre operazioni di filatura o feltratura che quelle richieste per la fabbricazione, né trattamento o impiego che abbia danneggiato la fibra stessa. Le denominazioni “lana vergine” o “lana di tosa” possono essere usate anche per lana contenuta in una mischia quando la quantità di lana non è inferiore al 25%.

Prodotti composti da due o più parti con diversa composizione fibrosa:
E' necessaria un'etichetta che rechi l'indicazione della composizione di ciascuna delle parti. Se una di esse non raggiunge il 30% del peso totale del prodotto non è obbligatorio etichettarla. La fodera va sempre etichettata a parte.

Prodotti tessili venduti a metraggio:
L'etichettatura può figurare solo sulla pezza o sul rotolo presentati alla vendita. Deve essere possibile per il consumatore poter prendere conoscenza della composizione di tali prodotti.

Guide Unioncamere
Unioncamere ha elaborato una guida per le imprese e di un folder per i consumatori. Lo scopo di questi prodotti divulgativi è quello di aumentare il livello di conoscenza e consapevolezza di diritti ed obblighi derivanti dalla normativa di settore. La guida per le imprese si caratterizza per un maggiore dettaglio tecnico, in quanto finalizzata a mettere a disposizione dell'operatore economico uno strumento pratico e al contempo utile ed operativo. Il folder per i consumatori, invece, si contraddistingue per un linguaggio più divulgativo e di immediata comprensione.

VIGILANZA E SANZIONI:
Spettano al Ministero dello Sviluppo Economico che le esercita attraverso le Camere di Commercio, avvalendosi della collaborazione degli Enti aventi specifiche competenze in materia, e sottoposti a vigilanza da parte del Ministero stesso, nonché degli ufficiali e degli agenti di Polizia giudiziaria.
Nel caso di mancanza di etichettatura o di etichettatura non conforme è prevista l’ assegnazione di un termine perentorio al fabbricante o al suo rappresentante o al responsabile della prima immissione in commercio del prodotto tessile, o al venditore al dettaglio, per la regolarizzazione dell’etichettatura: decorso inutilmente tale termine l’Autorità di vigilanza dispone il ritiro dal mercato del prodotto tessile.