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Sanzioni

L'ordinamento prevede a carico di chi viola determinate prescrizioni di legge l'applicazione di sanzioni amministrative; queste vengono così definite  perchè la loro applicazione compete agli organi della pubblica amministrazione e non al Giudice.

Violazioni

Le tipologie più ricorrenti di violazioni per le quali la Camera di Commercio  è competente per l'emissione di ordinanze sono:

  • ritardata o omessa presentazione di denunce al R.E.A. Repertorio Economico Amministrativo
  • omessa o ritardata comunicazione  o deposito di atti al Registro Imprese
  • ritardata o omessa presentazione di denunce all'Albo Imprese Artigiane
  • norme per la sicurezza degli impianti
  • disciplina della professione di mediatore
  • disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio
  • disciplina dell'attività di autoriparazione
  • metalli preziosi
  • strumenti metrici
  • preimballaggi nazionali
  • cronotachigrafi
  • etichettatura consumi ed emissioni CO2

Verbale di accertamento

Il cittadino che riceve una contestazione per aver commesso un illecito amministrativo  può:

  • estinguere il procedimento effettuando il pagamento in misura ridotta (oblazione) nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricezione della contestazione;
  • presentare entro 30 giorni dalla data di ricezione della contestazione , uno scritto difensivo in carta libera. Può anche chiedere un'audizione alla quale può poi partecipare personalmente o farsi rappresentare da altri.

Ordinanza di archiviazione o di ingiunzione

Se non avviene il pagamento liberatorio del verbale di accertamento l'organo accertatore trasmette all'ufficio sanzioni il rapporto con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni.
Tale ufficio esaminia i verbali di accertamento in ordine cronologico di arrivo; l'interessato che ha richiesto l'audizione viene invitato a spiegare verbalmente le proprie ragioni.

Al termine dell'istruttoria l'ufficio sanzioni può emettere:

  • ordinanza di archiviazione se ritiene l'accertamento non fondato o irregolare;
  • ordinanza di ingiunzione se ritiene l'accertamento fondato.

L'ordinanza ingiunzione è un atto che indica i soggetti responsabili, motiva la conferma del verbale di accertamento e stabilisce l'importo da pagare.
Il pagamento va effettuato entro 30 giorni dalla data del ricevimento dell'ordinanza ingiunzione (se il soggetto tenuto al pagamento si trova in situazioni economiche disagiate può chiedere la rateizzazione dello stesso).

Opposizione all'ordinanza ingiunzione

Entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione l'interessato può ricorrere di regola al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione.
Il Giudice di pace ha la possibilità di riesaminare completamente la posizione e quindi annullare, confermare o modificare l'importo dell'ordinanza.
L'opposizione è proponibile personalmente o tramite delegato.

Il ruolo

In caso di mancato pagamento dell'ordinanza di ingiunzione l'ufficio sanzioni procede alla riscossione delle somme dovute iscrivendo la posizione in un apposito ruolo.
L'interessato riceve quindi una cartella esattoriale che impone il pagamento della sanzione non versata con una maggiorazione del 10% per ogni semestre compiuto di ritardo e l'interesse per le frazioni di semestre.
L'interessato può chiedere la rateizzazione del pagamento documentando una situazione economica disagiata.
Contro la cartella esattoriale è ammesso ricorso ( artt. 615 e 617 c.p.c., artt. 22 e seguenti legge 689/1981)

Procedimenti
Sanzioni amministrative del Registro Imprese
Sanzioni diritto annuale