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Facchinaggio - informazioni generali

Sono tenute a presentare una Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) presso il Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. o all'Albo Artigiani, nel caso di impresa artigiana, tutte le imprese che intendono svolgere attività di facchinaggio, nonché tutte le attività complementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti (Decreto Interministeriale n.221/2003).

Rientrano in tale attività:

1) portabagagli, facchini e pesatori dei mercati agro-alimentari, facchini degli scali ferroviari, compresa la presa e consegna dei carri, facchini doganali, facchini generici, accompagnatori di bestiame, ed attività preliminari e complementari; facchinaggio svolto nelle aree portuali da cooperative derivanti dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali in base all' art.21 della legge 28 gennaio 1994, n.84, e successive modificazioni ed integrazioni;

2) insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, gestione del ciclo logistico (magazzini ovvero ordini in arrivo e partenza), pulizia magazzini e piazzali, depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita con o senza incestamento, insaccamento od imballaggio di prodotti ortofrutticoli, carta da macero, piume e materiali vari, mattazione, scuoiatura, toelettatura e macellazione, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili, ed attività preliminari e complementari.

Le imprese di facchinaggio vengono classificate in base al volume di affari, al netto dell'IVA, realizzato in media nell'ultimo triennio nello specifico ambito di attività. Le imprese attive da meno di tre anni, ma non meno di due, accedono alle fasce di classificazione sulla base della media del volume di affari di tale periodo.

Le imprese di nuova costituzione o con un periodo di attività inferiore ai due anni di attività vengono inserite nella fascia iniziale.

Le fasce vengono così suddivise:
a) inferiore a 2,5 milioni di euro;
b) da 2,5 a 10 milioni di euro;
c) superiore a 10 milioni di euro.

Procedimenti
Attività di facchinaggio - S.C.I.A.