Servizi digitali

Spid, Cns, firma digitale, prenotazioni online

Albo Imprese Artigiane

Area Anagrafe economica e Regolazione del Mercato
Dirigente ad interim: Pierluigi Medeot
Responsabile titolare di PO: Paolo Cisilin


L'Albo Imprese Artigiane è un albo al quale sono tenute ad iscriversi le imprese aventi i requisiti artigiani.
L'A.I.A è tenuto con i criteri e le modalità stabiliti per la tenuta del Registro delle Imprese ed aggiornato mediante denunce inviate con la comunicazione unica di cui all'art. 9 del decreto legge 7/2007, convertito dalla legge 40/2007.
 

Per cosa:

  • iscrizioni, modifiche e cancellazioni dall'Albo Imprese Artigiane

E' artigiana l'impresa che:

  • abbia per scopo prevalente lo svolgimento di attività di produzione, fabbricazione, costruzione e trasformazione; di riparazione,  lavorazione, trattamento e manutenzione; di compimento di opere; di prestazione di servizi;
  • sia organizzata e operi con il lavoro personale e professionale dell'imprenditore artigiano ed, eventualmente, con quello dei suoi familiari rientranti nei gradi di parentela e di affinità di cui all'art. 230 bis del Codice Civile, dei soci e dei dipendenti, a condizione che il lavoro complessivamente organizzato nell'impresa abbia funzione preminente sul capitale.

Limiti dimensionali (art. 11 LR 12/2002)

I dipendenti, personalmente guidati dal titolare o dagli eventuali soci, non devono superare il limite massimo di 20 unità.

In deroga a quanto sopra:

  • il limite degli addetti è ridotto a 10 per le imprese che lavorano in serie, purchè la lavorazione non si svolga con processo del tutto automatizzato;
  • il limite degli addetti è innalzato a 35 per le imprese che svolgono la propria attività nel settore delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura.

I limiti suddetti possono essere superati , per specifiche esigenze, fino al 25% per un periodo non superiore a 6 mesi all'anno.

Forma giuridica (art. 10 LR 12/2002)

Relativamente alle società, queste possono essere costituite: ·
  • in forma di società cooperativa, di piccola società cooperativa, di società in nome collettivo, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, possieda i requisiti di imprenditore artigiano; ·
  • in forma di società in accomandita semplice, a condizione che  ciascun socio accomandatario possieda i requisiti indicati all’articolo 8 e non sia unico socio di una società a responsabilità limitata o socio accomandatario di altra società in accomandita semplice;·
  • in forma di società a responsabilità limitata con un unico socio, a condizione che lo stesso sia in possesso dei requisiti di imprenditore artigiano; ·
  • in forma di società a responsabilità limitata con pluralità di soci a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, possieda i requisiti di imprenditore artigiano e che i soci artigiani detengano la maggioranza negli organi deliberanti e che le quote possedute da detti soci costituiscano la maggioranza del capitale sociale.
Con determinazione del Conservatore del Registro Imprese, in accordo con le altre Camere di Commercio regionali al fine di semplificare gli adempimenti delle imprese artigiane, è stato disposto che dal 01/01/2010, le imprese individuali che presentano domanda di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane siano iscritte anche nel Registro delle Imprese, sezione speciale, quali piccoli imprenditori. Le imprese già iscritte all'Albo delle imprese artigiane, alla data del 01/01/2010,  sono state iscritte d'ufficio nella sezione di piccoli imprenditori, con l'esclusione delle posizioni per le quali è stato avviato un procedimento di cancellazione d'ufficio.

Iscrizioni all'Albo Artigiani

L'iscrizione all'Albo Imprese Artigiane è obbligatoria per le imprese in possesso dei requisiti di cui agli articoli 8,9 e 10 della L.R. 12/2002.

E' inoltre artigiana, e si può pertanto iscrivere all'Albo Imprese Artigiane, la societa' avente i requisiti indicati agli articoli 9 e 11 della medesima legge costituita:

  • in forma di societa' cooperativa, di piccola societa' cooperativa, di societa' in nome collettivo, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, possieda i requisiti indicati all'articolo 8;
  • in forma di societa' in accomandita semplice, a condizione che la maggioranza dei soci accomandatari, ovvero uno nel caso di due soci, possieda i requisiti indicati all'articolo 8 e che i soci accomandatari siano in maggioranza;
  • in forma di societa' a responsabilita' limitata con un unico socio, a condizione che il socio unico sia in possesso dei requisiti indicati all'articolo 8.
  • ha inoltre diritto al riconoscimento della qualifica artigiana l'impresa avente i requisiti indicati agli articoli 9 e 11 e costituita in forma di societa' a responsabilita' limitata con pluralita' di soci a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, possieda i requisiti indicati all'articolo 8, che i soci artigiani detengano la maggioranza negli organi deliberanti e che le quote possedute da detti soci costituiscano la maggioranza del capitale sociale. 3. In caso di trasferimento per atto tra vivi delle societa' di cui ai commi 1 e 2, le medesime mantengono la qualifica artigiana purche' i soggetti subentranti siano in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2.

Sono escluse dalla possibilità di iscrizione all'Albo Imprese Artigiane le Spa e le Sapa.

Procedimenti
Attività di autoriparazione - S.C.I.A.
Attività di facchinaggio - S.C.I.A.
Attività di impiantistica - S.C.I.A.
Imprese di pulizia - S.C.I.A.
Lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura
Titolo di Maestro artigiano