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Registri di carico e scarico

COSA SONO
Documenti sui quali devono essere annotate le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti e conferiti

DOVE SONO TENUTI

  • Presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento rifiuti
  • presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto rifiuti
  • presso la sede di commercianti e intermediari

CHI E' OBBLIGATO A TENERE I REGISTRI DI CARICO E SCARICO

  • i produttori di: rifiuti speciali non pericolosi derivanti da lavorazioni artigianali ed industriali, di rifiuti speciali pericolosi, di rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento, di fanghi prodotti dalla potabilizzazione delle acque 
  • chi effettua attività di raccolta e trasporto a titolo professionale
  • chi effettua attività di recupero e smaltimento
  • chi effettua attività di intermediazione

CHI E' ESCLUSO:

  • i produttori di: rifiuti speciali non pericolosi derivanti da: attività di demolizione, costruzione, scavo, attività commerciale, attività di servizio, attività sanitarie, attività agricole ed agro-industriali (art. 2135 CC); le imprese agricole di cui all'art. 2135 del CC che producono rifiuti pericolosi; i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi; i liberi professionisti poichè non inquadrati come enti o imprese ( sempre per i soli rifiuti pericolosi) 
  • i soggetti abilitati allo svolgimento delle attività di raccolta e di trasporto di rifiuti in forma ambulante limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio 

COSA DEVE ESSERE ANNOTATO:
tutti i dati relativi all'origine, quantità, caratteristiche, destinazione, data di carico/scarico del rifiuto

ENTRO QUALI TERMINI VA FATTA L'ANNOTAZIONE: 
10 giorni lavorativi:

  • dalla produzione e dallo scarico per il produttore
  • dalla raccolta/trasporto per il trasportatore
  • dalla transazione per l'intermediario/commerciante

Eccezione : 5 giorni lavorativi nei casi sopra indicati se si tratta di rifiuti sanitari a rischio infettivo (dpr 254/2003)

2 giorni lavorativi:

  • per chi effettua operazioni di recupero/smaltimento

GESTIONE:
I registri sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA

COMPILAZIONE AFFIDATA A TERZI:
I soggetti la cui produzione annua non eccede le 10 tonnellate di rifiuti non pericolosi e le 2 tonnellate di pericolosi  possono adempiere all'obbligo di tenuta dei registri di carico/scarico anche tramite le associazioni imprenditoriali interessate, che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi.

CONSERVAZIONE: 
Il registro va conservato ed integrato con i formulari per 3 anni dalla data dell'ultima registrazione
Eccezione: per la discarica i registri vanno conservati a tempo indeterminato: prima dalla stessa discarica e poi dal'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione

MODELLO:
E' quello previsto dal DM 1 aprile 1998 n. 148 - dettagliato nell'allegato C-1 sezione III, nel quale sono indicate le modalità di inserimento dei dati, oltre alla Circolare del Ministero del 4 agosto 1998. In particolare:

  • Modello A per produttori e gestori
  • Modello B per intermediari

REGISTRO INFORMATICO:
in questo caso viene compilato e gestito con una procedura informatica rispettando medesime tempistiche e modalità operative

VIDIMAZIONE:
Il registro (cartaceo o informatico) deve esser vidimato prima del suo utilizzo dalla Camera di Commercio competente per territorio.
Si utilizzano fogli numerati (formato A4)

COSTI:
vidimazione: 25 euro