Cancellazione di protesto di cambiale pagata oltre i 12 mesi dalla levata del protesto o di assegno a seguito di riabilitazione giudiziaria
Ultimo Aggiornamento 30/09/2022 12.13:22
Per chi ha subito il protesto di assegni oppure di cambiali e non le ha pagate nei 12 mesi successivi al protesto
Trieste:
piazza della Borsa 14, II piano - stanza 224
Gorizia:
via Morelli 37 - Primo piano
Sportello Protesti
Trieste:
tel. 040 6701 275-394 - fax 040 6701321
Gorizia:
tel. 0481 384 216
protesti@vg.camcom.it
Informazioni generali
Il Registro Informatico dei Protesti contiene notizia di tutti i protesti levati in ambito nazionale dagli Ufficiali levatori (ufficiali giudiziari e notai) e pubblicati nei 5 anni precedenti
Nei casi di:
la persona protestata, dopo aver ottenuto la riabilitazione presso il Tribunale della provincia di residenza, può chiedere alla Camera di Commercio competente territorialmente la cancellazione dei dati che la riguardano.
Nel caso di:
le Camere di Commercio tenute a pubblicarne i dati, nonché a cancellarli per effetto dell’intervenuta riabilitazione, sono quelle di Milano (per il Nord Italia) e Roma (Centro-Sud Italia).
Requisiti richiesti
Documenti richiesti
- domanda bollata di cancellazione a seguito di decreto di riabilitazione (vedi modello predisposto nella sezione Documenti scaricabili);
- documento d’identità dell’interessato (o fotocopia nel caso dell’invio postale dell’istanza);
- copia conforme all’originale del decreto di riabilitazione rilasciata dal Tribunale competente;
- attestazione dell’avvenuto versamento dei diritti di segreteria nel caso di invio postale dell'istanza.
Entro quale termine
Quando si manifesta l'interesse e comunque entro 5 anni dalla levata del protesto
Costi
€ 8,00 per ogni effetto di cui si chiede la cancellazione
€ 16,00 per marca da bollo
Tempi massimi di conclusione
20 giorni dalla presentazione dell’istanza per l’adozione della decisione di accoglimento o di rigetto.
Prima della scadenza di tale periodo gli estremi del decreto di riabilitazione vengono pubblicati nel Registro Informatico Nazionale dei Protesti per 10 giorni, durante i quali lo stesso è reclamabile da chiunque vi abbia interesse.
Normativa di riferimento
Legge 12.2.1955, n. 77 e successive modifiche e integrazioni (Pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari);
Legge 12.6.1973 n. 349 (Modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari);
Legge 15.11.1995, n. 480 (Istituzione del Registro Informatico dei Protesti);
Legge 7.3.1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura – artt. 17 e 18);
D.M. 9.8.2000, n. 316 (Regolamento recante le modalità di attuazione del registro informatico dei protesti);
Legge 18.8.2000, n. 235 (Nuove norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari);
Legge 12.12.2002, n. 273 (Misure per favorire l’iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza (art. 45: modifiche alle norme sulla cambiale, sul vaglia cambiario e sui protesti cambiari)
Responsabile del procedimento
Claudio Vincis
Struttura competente
Sportello di Conciliazione e Servizi alle imprese
Per sapere di più
Decreto diritti di segreteria ;
come si ottiene la visura protesti;
eventuale link a siti normativi in materia;
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Allegati