SCIA - Attività di installazione impianti

Ultimo Aggiornamento 21/03/2024 16.02:17

Per chi è

Imprese, operatori professionali

Dove andare

Trieste - Piazza della Borsa n. 14 - piano ammezzato - stanza 1 (Sala d'attesa e prenotazione sportelli)
Gorizia - Via Morelli n. 37 - I piano

A chi rivolgersi

Registro delle Imprese – Albo Artigiani

In quale orario

  • dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30
  • lunedì e mercoledì anche dalle 14.30 alle 17.00

 

Recapiti

Trieste:
Tel: 040 6701 276
Mail: registro.imprese@vg.camcom.it
Gorizia:
Tel: 0481 384 216 
Mail: segreteria.artigiani@vg.camcom.it

Informazioni generali

L’attività riguarda l'installazione, la trasformazione, l'ampliamento e la manutenzione dei seguenti impianti a servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso, collocati all’interno degli stessi e delle relative pertinenze:

a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere;
b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi di scale mobili e simili;
g) impianti di protezione antincendio.

Anche le attività impiantistiche svolte dagli uffici tecnici interni sono sottoposte a tale normativa.

Al momento in cui una impresa inizia una delle attività sopra indicate deve presentare la denuncia di inizio dell’attività utilizzando il modello unificato S.C.I.A. 37 (in allegato a fondo pagina). Tale impresa deve anzitutto dimostrare il possesso dei “requisiti di capacità tecnica e organizzativa” che si intendono acquisiti con l’individuazione di un legale rappresentante in possesso dei requisiti di legge o di altra persona che dovrà essere nominata responsabile tecnico.

Per le imprese artigiane la persona con i requisisti deve necessariamente essere o il titolare dell’impresa individuale o socio lavorante di s.n.c. o socio lavorante accomandatario di s.a.s o socio lavorante di s.r.l.

Non è necessario un formale atto di procura per la nomina del responsabile tecnico.

Si richiede l’esistenza di un rapporto di immedesimazione del responsabile tecnico con l’impresa e rispetto alla stessa impresa.

In mancanza di un legale rappresentante in possesso dei requisiti o di un responsabile tecnico l’impresa NON può esercitare l’attività.

Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.M. 37/2008, il responsabile tecnico può svolgere la sua funzione per una sola impresa, e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività.

Le imprese stabilite in uno Stato membro dell’Unione europea che intendano aprire sedi o unità locali sul territorio nazionale per svolgere l’attività di impiantistica hanno titolo all’iscrizione qualora sussistono i requisiti prescritti dalla normativa dello Stato di provenienza per lo svolgimento della predetta attività.

Per le imprese artigiane la legge assegna la competenza alla Commissione Provinciale per l’Artigianato.

L’esercizio dell’attività di installazione senza i requisiti o la violazione delle disposizioni previste dal D.M. 37/08 sono soggetti all’applicazione di sanzioni amministrative, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.Sono soggetti a sanzioni anche i committenti che affidano i lavori ad imprese non abilitate.

Requisiti richiesti

1. Requisiti morali:

Il titolare, tutti i soci di società in nome collettivo, tutti i soci accomandatari di s.a.s. o s.a.p.a, tutti gli amministratori di società di capitali non devono essere sottoposti alle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia) e successive modifiche ed integrazioni.

I requisiti morali vengono accertati d’ufficio.

2. Requisiti tecnico professionali:

È necessario il possesso di uno dei seguenti requisiti:

Titolo di studio ed esperienza professionale

L’attività lavorativa necessaria in aggiunta al titolo di studio richiesto deve essere stata svolta, nel medesimo ramo dell’attività dell’impresa (ad esclusione delle attività amministrative – contabili), all’interno di imprese o in uffici tecnici di imprese o enti non del settore al cui interno si svolgano mansioni inerenti l’attività di installazione, ampliamento, trasformazione, manutenzione di impianti.

Esperienza professionale

1. Aver esercitato l’attività di installazione, ampliamento, trasformazione, manutenzione di impianti:

L’attività deve essere stata svolta, nel medesimo ramo dell’attività dell’impresa (ad esclusione delle attività amministrative – contabili), all’interno di imprese del settore o in uffici tecnici di imprese o enti non del settore al cui interno si svolgano mansioni inerenti l’attività di installazione, ampliamento, trasformazione, manutenzione di impianti.

2. Titolare di impresa del settore per almeno un anno prima dell’entrata in vigore della L. 46/90 (entro il 11/03/1990), appositamente documentato.

3. Possesso del riconoscimento, da parte del Ministero competente, del titolo professionale conseguito all’estero.

Documenti richiesti

Unitamente alla modulistica necessaria per la denuncia al Registro Imprese o all’Albo Artigiani dovranno essere presentati:

Entro quale termine

Il giorno di inizio dell'attività di impiantistica.

Costi

€ 9,00 per le imprese individuali;

€ 15,00, in caso di società o soggetti collettivi.

Diritti previsti per le connesse denunce al Registro Imprese e/o all’Albo Artigiani.

Tempi massimi di conclusione

La protocollazione avviene contestualmente alla presentazione della domanda.

L’iscrizione avviene entro 10 giorni dalla protocollazione della domanda.

La verifica dei requisiti per l’attività avviene entro 60 giorni.

Normativa di riferimento

D.M. 37/08

L. 5 marzo 1990 n. 46 art.li 8,14 e 16

D.P.R. 14 dicembre 1999 n. 558

L.R. 4 marzo 2005 n. 4

Responsabile del procedimento

Paolo Cisilin

Struttura competente

Registro delle Imprese - Albo Artigiani

Per sapere di più

 

 

 

Allegati