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Cancellazione di protesto di cambiale pagata oltre i 12 mesi dalla levata del protesto o di assegno a seguito di riabilitazione giudiziaria

Ultimo Aggiornamento 30/09/2022 12.13:22

Per chi è

Per chi ha subito il protesto di assegni oppure di cambiali e non le ha pagate nei 12 mesi successivi al protesto

Dove andare

Trieste:
piazza della Borsa 14, II piano - stanza 224
Gorizia:
via Morelli 37 - Primo piano

A chi rivolgersi

Sportello Protesti

In quale orario

  • dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30
  • lunedì e mercoledì anche dalle 14.30 alle 17.00

Recapiti

Trieste:
tel. 040 6701 275-394 - fax 040 6701321
Gorizia:
tel. 0481 384 216
protesti@vg.camcom.it

Informazioni generali

Il Registro Informatico dei Protesti contiene notizia di tutti i protesti levati in ambito nazionale dagli Ufficiali levatori (ufficiali giudiziari e notai) e pubblicati nei 5 anni precedenti

Nei casi di:

  •  protesto di assegno bancario;
  •  protesto di cambiale o tratta accettata pagata oltre 12 mesi dalla levata del protesto

la persona protestata, dopo aver ottenuto la riabilitazione presso il Tribunale della provincia di residenza, può chiedere alla Camera di Commercio competente territorialmente la cancellazione dei dati che la riguardano.

Nel caso di:

  •  protesto di assegno postale

le Camere di Commercio tenute a pubblicarne i dati, nonché a cancellarli per effetto dell’intervenuta riabilitazione, sono quelle di Milano (per il Nord Italia) e Roma (Centro-Sud Italia).

Requisiti richiesti

  •  il protesto per il quale si richiede la cancellazione deve essere stato levato nella provincia di Trieste;
  •  deve essere trascorso un anno dalla levata del protesto da cancellare senza siano stati levati ulteriori protesti in capo al richiedente

Documenti richiesti

-  domanda bollata di cancellazione a seguito di decreto di riabilitazione (vedi modello predisposto nella sezione Documenti scaricabili);

- documento d’identità dell’interessato (o fotocopia nel caso dell’invio postale dell’istanza);

-  copia conforme all’originale del decreto di riabilitazione rilasciata dal Tribunale competente;

-  attestazione dell’avvenuto versamento dei diritti di segreteria nel caso di invio postale dell'istanza.

Entro quale termine

Quando si manifesta l'interesse e comunque entro 5 anni dalla levata del protesto

Costi

€ 8,00 per ogni effetto di cui si chiede la cancellazione

€ 16,00 per marca da bollo

Tempi massimi di conclusione

20 giorni dalla presentazione dell’istanza per l’adozione della decisione di accoglimento o di rigetto.

Prima della scadenza di tale periodo  gli estremi del decreto di riabilitazione vengono pubblicati nel Registro Informatico Nazionale dei Protesti per 10 giorni, durante i quali lo stesso è reclamabile da chiunque vi abbia interesse.

Normativa di riferimento

Legge 12.2.1955, n. 77 e successive modifiche e integrazioni (Pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari);

Legge 12.6.1973 n. 349 (Modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari);

Legge 15.11.1995, n. 480 (Istituzione del Registro Informatico dei Protesti);

Legge 7.3.1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura – artt. 17 e 18);

D.M. 9.8.2000, n. 316 (Regolamento recante le modalità di attuazione del registro informatico dei protesti);

Legge 18.8.2000, n. 235 (Nuove norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari);

Legge 12.12.2002, n. 273 (Misure per favorire l’iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza (art. 45: modifiche alle norme sulla cambiale, sul vaglia cambiario e sui protesti cambiari)

Responsabile del procedimento

Claudio Vincis

Struttura competente

Sportello di Conciliazione e Servizi alle imprese

Per sapere di più

Decreto diritti di segreteria ;

come si ottiene la visura protesti;

eventuale link a siti normativi in materia;

torna alla pagina introduttiva sulla cancellazione dei protesti


 


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