Installazione impianti - informazioni generali
Sono tenute a presentare una Segnalazione
certificata di inizio attività
(Scia) presso il Registro delle Imprese tenuto
dalla Camera di Commercio o all'Albo Artigiani,
nel caso di impresa artigiana,
tutte le imprese che intendono svolgere
attività di installazione e/o
manutenzione di impianti negli edifici civili
secondo quanto previsto dal
D.M. Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37
(Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12 marzo 2008)
entrato in vigore il 27/03/2008.
Gli impianti secondo l'art. 1 del
D.M. 37/2008 sono quelli posti al servizio
degli edifici, indipendentemente dalla
destinazione d'uso, collocati all'interno degli
stessi o delle relative pertinenze:
a) impianti di produzione, trasformazione,
trasporto, distribuzione, utilizzazione
dell'energia elettrica, impianti di protezione
contro le scariche atmosferiche (in precedenza
erano inseriti nella lett.b), nonché gli
impianti per l'automazione di porte, cancelli e
barriere;
b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli
impianti elettronici in genere;
c) impianti di riscaldamento, di
climatizzazione, di condizionamento e di
refrigerazione di qualsiasi natura o specie,
comprese le opere di evacuazione dei prodotti
della combustione e delle condense, e di
ventilazione ed aerazione dei locali;
d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi
natura o specie;
e) impianti per la distribuzione e
l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo,
comprese le opere di evacuazione dei prodotti
della combustione e ventilazione ed aerazione
dei locali;
f) impianti di sollevamento di persone o di
cose per mezzo di ascensori, di montacarichi,
di scale mobili e simili;
g) impianti di protezione antincendio.
Le imprese di installazione di impianti devono nominare come responsabile tecnico un soggetto in possesso di determinati requisiti tecnico professionali indicati nell’art.4 D.M. 37/2008:
a) diploma di laurea in materia tecnica
specifica conseguito presso una
università statale o legalmente
riconosciuta;
b) diploma o qualifica conseguita al termine di
scuola secondaria del secondo ciclo con
specializzazione relativa al settore delle
attività di cui all'articolo 1, presso
un istituto statale o legalmente riconosciuto,
seguiti da un periodo di inserimento, di almeno
due anni continuativi, alle dirette dipendenze
di una impresa del settore. Il periodo di
inserimento per l'attività di
installazione di impianti idrici e sanitari
è di un anno;
c) titolo o attestato conseguito ai sensi della
legislazione vigente in materia di formazione
professionale, previo un periodo di
inserimento, di almeno quattro anni
consecutivi, alle dirette dipendenze di una
impresa del settore. Il periodo di inserimento
per l'attività di installazione di
impianti idrici e sanitari è di due
anni;
d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette
dipendenze di imprese abilitate nel ramo
di attività cui si riferisce la
prestazione dell'operaio installatore per un
periodo non inferiore a tre anni, escluso
quello computato ai fini dell'apprendistato e
quello svolto come operaio qualificato, in
qualità di operaio installatore con
qualifica di specializzato nelle
attività di installazione, di
trasformazione, di ampliamento e di
manutenzione degli impianti di cui all'articolo
1.
I periodi di inserimento di cui alle lettere b)
e c) e le prestazioni lavorative di cui alla
lettera d) possono svolgersi anche in forma di
collaborazione tecnica continuativa nell'ambito
dell'impresa da parte del titolare, dei soci e
dei collaboratori familiari;
e) il titolare, i soci e i collaboratori
familiari che hanno svolta l'attività di
collaborazione tecnica continuativa nell'ambito
di impresa abilitate del settore per un periodo
non inferiore a sei anni. Per l'attività
di installazione di impianti idrici e
sanitari tale periodo non può
essere inferiore a quattro anni.
Il responsabile tecnico deve essere immedesimato con l’impresa in una delle figure sotto indicate:
- titolare di un’impresa individuale;
- socio/amministratore di società;
- dipendente dell’impresa;
- collaboratore familiare.
Il responsabile tecnico deve svolgere tale funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa.