Agenti di affari in mediazione
L'attività dell'agente di affari in mediazione (comunemente detto mediatore) si concretizza nel mettere in contatto due o più parti al fine della conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, dipendenza o rappresentanza (art. 1754 c.c.) nei seguenti settori:
- agenti immobiliari (per coloro che intendono svolgere l'attività di mediazione per la conclusione di affari relativi ad immobili ed aziende);
- agenti merceologici (per coloro che intendono svolgere l'attività di mediazione per la conclusione di affari relativi a merci, derrate e bestiame);
- agenti con mandato a titolo oneroso (solo per il settore immobiliare);
- agenti in servizi vari (per coloro che intendono svolgere l'attività di mediazione per la conclusione di affari nel settore servizi).
L'attività di intermediazione può essere iniziata immediatamente dalla data di presentazione di una Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza secondo quanto previsto dall'art. 49 comma 4 bis della L. 122/2010 con un'unica preventiva comunicazione in cui si autocertifica il possesso di tutti i requisiti previsti.
Per effettuare la SCIA, tutti coloro che intendono esercitare l'attività devono compilare il modello “Mediatori” nelle sezioni "SCIA" e "Requisiti" ai fini della dichiarazione del possesso dei requisiti. Detti modelli, previsti al DM 26 ottobre 2011, sono disponibili direttamente nell’applicativo ComunicaStarweb devono essere sottoscritti dal soggetto interessato, allegati all’istanza telematica diretta all’ufficio del Registro delle Imprese, presentati come file XML e individuati con il codice documento C32 per il modello “Mediatori” e C33 per il modello intercalare “Requisiti”.
La data di inizio attività inserita nel modello di denuncia presentato al Registro Imprese deve coincidere con la data di invio della stessa.La SCIA deve essere presentata presso la Camera di Commercio ove si intende esercitare l'attività.
Tutti i legali rappresentanti, i preposti se nominati e tutti coloro che svolgono l'attività di mediazione devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla Legge.
L'impresa che esercita l'attività in più sedi o unità locali presenta una SCIA per ciascuna di esse all'ufficio del Registro delle Imprese della Camera di commercio della provincia in cui è ubicata la localizzazione.
Presso ogni sede o unità locale in cui si svolge l'attività, l'impresa nomina almeno un soggetto, in possesso dei requisiti di idoneità che, a qualsiasi titolo, eserciti l'attività per conto dell'impresa.
Nel caso in cui il titolare o il legale rappresentante nomini anche un preposto per l'esercizio dell'attività mediatizia questi deve essere immedesimato a qualsiasi titolo con l'impresa e l'atto di nomina è rappresentato dalla sua designazione contenuta nel modello intercalare "Requisiti"
Polizza di
assicurazione
Il mediatore che esercita l'attività
è obbligato alla stipula di una
polizza di assicurazione della
responsabilità civile a
copertura dei rischi professionali per
negligenze o errori professionali estesa anche
ai dipendenti e a tutti coloro che a qualsiasi
titolo svolgono l’attività di
mediazione per conto dell’impresa. Copia
della stessa dovrà essere allegata alla
pratica telematica di iscrizione/denuncia
attività al Registro Imprese/Rea.
La data di stipula della polizza deve essere
pari o precedente alla data di inizio
attività.
L'agente che esercita l'attività per
più di una sezione dovrà
stipulare una polizza che copra separatamente i
rischi derivanti dalle diverse attività
oppure stipulare più polizze
distinte.
Requisiti
L'attività di agente di affari in
mediazione è
incompatibile con qualsiasi
attività professionale ed
imprenditoriale e con l'essere dipendente di
enti pubblici e privati ad eccezione dei
dipendenti pubblici in regime di tempo parziale
non superiore al 50% delle ore totali previste
dal contratto, dei dipendenti di imprese di
mediazione.
I requisiti di idoneità (professionali e
morali) previsti dalla legge per lo svolgimento
dell'attività di mediazione devono
essere posseduti dal titolare di impresa
individuale, da tutti i legali rappresentanti
di impresa societaria, anche dagli eventuali
preposti, dipendenti e da tutti coloro che
operano a qualunque titolo per l'impresa
svolgendo l'attività in parola presso
eventuali localizzazioni o sedi dell'impresa
stessa.
I requisiti si dividono
in requisiti morali
(assenza di condanne per determinati reati e
assenza di misure di prevenzione contro la
delinquenza mafiosa) e requisiti
professionali (aver superato presso la
Camera di Commercio di residenza un esame di
idoneità oppure mediante riconoscimento
del titolo professionale maturato all'estero o
essere stato iscritto nel soppresso ruolo
agenti di affari in mediazione
(requisito valido fino al
12/5/2016) o, infine, essere iscritto
nell’apposita sezione Rea).
Segnalazioni e sanzioni
Per segnalare il comportamento scorretto di un
mediatore o di una società che svolge
l'attività di mediazione, è
possibile inviare una mail all'indirizzo
cciaa@pec.vg.camcom.it indicando
sinteticamente i fatti inerenti la trattativa,
i dati identificativi dei soggetti che hanno
condotto la mediazione, nonché copia
della eventuale documentazione a comprova della
segnalazione.